L’ascolto del minore non è un mezzo di prova, e il Giudice può non disporlo se ciò è conforme all’interesse del minore, affetto da patologia grave e sottoposto a cure particolari.
Il fatto che il minore non sia stato ascoltato dal Giudice per un valido motivo non incide sul provvedimento che regola il diritto di visita. Significativo per la limitazione della responsabilità genitoriale e la conseguente devoluzione del potere di effettuare le scelte sanitarie per la figlia alla madre, che il padre si opponga ai percorsi terapeutici seguiti dalla figlia affetta da una patologia psichiatrica.
Cass. civile ord. n. 9071 del 5 aprile 2024