ai fini del riconoscimento dell’assegno rimane fondamentale la presenza di una disparità economica: disparità economica, esistente al momento del divorzio, che si fonda su una valutazione comparativa, il che implica che venga presa in considerazione l’intera consistenza patrimoniale di entrambi i coniugi, ma in una prospettiva che valuti anche le cause che l’hanno prodotta, in ragione degli indicatori presenti all’art. 5 comma 6, l. div. Per il riconoscimento dell’assegno è necessario operare, dunque, una valutazione complessiva di quelli che sono i criteri presenti nell’art. 5, comma 6, l. div. In questo senso, si giustificano i richiami all’effettiva, e non solo astratta, possibilità di svolgimento di una attività lavorativa, alla durata del matrimonio, mentre appare un retaggio del passato il richiamo, seppure con le cautele adottate, al tenore di vita pregresso.
Tribunale Roma, Sez. I, sentenza 19 marzo 2024 n. 4986
Tribunale di Pavia, sentenza 12 marzo 2024 n. 507
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