Escluso il risarcimento del danno al padre da parte della madre nel caso in cui il rifiuto del figlio ad incontrare il genitore dipenda da ragioni indipendenti dall’atteggiamento materno.
Occorre infatti dimostrare concretamente il plagio operato dalla madre, e in ogni caso la responsabilità è esclusa se viene provata la diversa causa del rifiuto (nel caso di specie, lo scambio di messaggi padre figlia attestava le ragioni del rifiuto)
Trib. Verona 30/01/2024