In tema di minori, in ipotesi di riconoscimento da parte del padre successivo a quello della madre, è legittima l’attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché ciò non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove già consolidata con l’uso del solo matronimico; quanto poi alla collocazione del cognome paterno, il giudice, in virtù di quanto previsto dall’ art. 262, commi 2 e 3, c.c. ha il potere-dovere di decidere avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità relativa alla priorità della attribuzione o al favor in sé per il patronimico.
Tribunale di Brescia, Sez. III Minori Civile, Sent. 14 marzo 2024
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