Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare va attribuito tenendo conto dell’esclusivo interesse dei figli per garantire loro, nel delicato momento di disgregazione della famiglia, il mantenimento dell’habitat sociale preesistente alla crisi. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è pertanto subordinato alla presenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti che non abbiano la possibilità di reperire altrove altra abitazione o nei confronti dei quali sussista una peculiare esigenza a mantenere il contesto sociale ed abitativo nel quale sono inseriti.
Trib. Genova decr. 22 marzo 2024
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518732