La legge n. 76 del 2016 non richiede, per il requisito di iscrizione al Registro delle Convivenze, il possesso del permesso di soggiorno, essendo l’iscrizione un prius per il conseguimento di tale permesso, così come analogamente avviene in caso di matrimonio, dovendosi ritenere che, di fatto, la legislazione in esame abbia voluto equiparare le coppie registrate sostanzialmente a quelle coniugate.
Un’interpretazione diversa, peraltro, sarebbe contraria all’art. 8 della CEDU.
Nel caso di specie una coppia italo brasiliana aveva prima sottoscritto un regolare contratto di convivenza ai sensi degli artt. 50 e 51
legge 76 del 2016, autenticato dall’avvocato, il quale lo trasmetteva all’Ufficiale di Stato Civile chiedendone la registrazione ex art.
1, comma 52, della L. 76/2016 e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 7 del DPR 223/1989, nonché l’iscrizione anagrafica della donna (brasiliana) presso il medesimo Comune e il conseguente inserimento della medesima nello stato di famiglia del partner. Il Comune negava l’iscrizione anagrafica
Tribunale di Bologna, ordinanza 27 dicembre 2023
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