L’assegno di separazione mira a garantire lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio al coniuge debole che non abbia redditi adeguati.
Il Giudice dovrà quindi concentrarsi proprio sul tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato e non solo limitandosi a considerare il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma tenendo conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso.
Trib. Mantova sent. 184 del 28/2/2024
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