Nel caso in cui taluno dei condividenti affermi, ai sensi dell’art. 1115 c.c, di avere diritto ad un incremento della propria quota per aver pagato un debito in solido per la cosa comune senza ottenere alcun rimborso, non è possibile procedere all’assegnazione delle quote di immobili non divisibili senza aver prima accertato i rapporti di credito e di debito tra i condividenti, spiegandosi detta regola, applicabile anche alla comunione ereditaria, in considerazione di quanto prescrive l’ultimo comma della norma, secondo cui “il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti”
Cass., II Sez. Civ., Ord. 12 gennaio 2024, n. 1319
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