Se l’ex moglie ha instaurato una convivenza stabile (dimostrata con la relazione investigativa e confermata dalla figlia), anche se priva di mezzi adeguati e impossibilitata per ragioni oggettive a procurarseli, ella avrà diritto all’assegno di divorzio solo in funzione compensativa, ossia qualora dimostri il contributo offerto alla famiglia, l’eventuale rinuncia concordata a occasioni lavorative e di carriera, l’apporto dato al patrimonio comune e a quello personale dell’ex marito.
Cass. civile ord. n. 6254 dell’8 marzo 2024