Nel procedimento ex art. 473bis.38 per l’attuazione dei provvedimenti (nella specie il ricorrente lamentava la mancata collaborazione dell’ex moglie nel ripristinare il rapporto con la propria figlia minore), che segue le regole del rito sommario, non è ammissibile la domanda riconvenzionale volta a ottenere la modifica dell’assegno di mantenimento determinato in sede di divorzio, che segue le regole del giudizio ordinario.
Trib. Verona ord. 30 gennaio 2024