È valida ed efficace, la pattuizione intervenuta tra i coniugi (nella specie, il trasferimento del diritto di abitazione su una porzione della casa coniugale) successivamente alla sentenza di divorzio, trovando essa fondamento nell’art. 1322 c.c. e nel principio di autonomia negoziale ivi stabilito e non costituendo detto accordo una lesione di diritti indisponibili; allo stesso modo, in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Cass. civile sent. 35508 del 19 dicembre 2023
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