La relazione investigativa diretta a dimostrare l’infedeltà coniugale rientra tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. In particolare, le eventuali fotografie a corredo della relazione hanno l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c. e, anche ove disconosciute espressamente, possono essere comunque utilizzate dal giudice, che può accertarne la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Cass. civile, sentenza 14 febbraio 2024, n. 4038
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/