L’omessa audizione del minore infradodicenne è legittima ove motivata in relazione al suo palese stato di turbamento e disagio, perduranti per tutte le fasi del processo e da ricondursi al comportamento possessivo ed escludente tenuto da un genitore, determinante la mancanza di un autonomo e spontaneo discernimento del bambino (influenzato al punto da rendere non genuine dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’altro genitore).
Nel caso di specie, il minore era fortemente influenzato dalle modalità educative inadeguate della madre, che non solo hanno ostacolato il suo sviluppo, ma che hanno anche provocato comportamenti respingenti nei confronti del padre e non imputabili a quest’ultimo
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3465
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