Premesso che la natura di “comunione senza quote” della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, allorquando i beni cadono in comunione ordinaria, i rimborsi e le restituzioni delle somme provenienti dai beni comuni (siano esse determinate o meno) si effettuano, ai sensi dell’art. 192 c.c., solo al momento della loro divisione che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia, mentre sino ad allora ciascuno di essi amministra i beni comuni destinati al mantenimento della famiglia, senza che alcuno possa rivendicare la disponibilità personale delle relative rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà.
un atto dispositivo di beni della comunione che ne depaupera il patrimonio comporta l’obbligo del coniuge di corrisponderne
all’altro il valore pro quota determinato al momento dello scioglimento della comunione, salvo che dimostri che l’atto sia stato vantaggioso o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda, potendo anche aversi riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione solo se si accerti che, nelle more, non sia intervenuto un mutamento
di valore che renda necessario l’adeguamento di quello stabilito al tempo della stima, con onere della prova a carico della parte che solleciti la rivalutazione.
Cass. civile Ord. 23.02.24 n.4879 |
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