Affinché possa essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, è necessario e sufficiente che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave.
La gravità dell’inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre stante la funzione ”preventiva” e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poichè esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno.
Trib. Modena 20 febbraio 2024
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