Va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di colui che, disinteressandosi totalmente dei figli, in particolare di quello minore, abbia seriamente compromesso il benessere di quest’ultimo, così trascurando i propri doveri e ponendo in essere una condotta oggettivamente lesiva e pregiudizievole, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La dichiarazione di decadenza ex art. 330 c.c. è vieppiù giustificata dagli agiti di violenza posti in essere nei confronti dell’altro genitore, qualora dette condotte violente abbiano procurato un danno ai figli e sempre che il medesimo coniuge maltrattante non abbia intrapreso alcun percorso volto a superare le proprie disfunzionalità genitoriali ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Instanbul del 2011.
Trib. Modena sent. 20 febbraio 2024
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518604/decadenza-dalla-responsabilita-genitoriale-il-coniuge-violen.html