Ai fini della revoca dell’assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l’onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all’assegno.
L’eventuale coabitazione con l’altra persona è solo un argomento di prova, che va valutato insieme ad altri fatti secondari noti, acquisiti al processo
Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 febbraio 2024 n. 4323
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