Allorchè anche l’ascolto del minore confermi l’atteggiamento ostativo della madre rispetto alla frequentazione del padre, oltre al forte disagio manifestato dal minore stesso, il Giudice, a modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti, può collocare il minore presso il padre al fine di favorire il pieno recupero del legame e il diritto del figlio di mantenere un rapporto sereno ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali.
Tribunale di Parma, ordinanza 13 febbraio 2024
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