Nell’ambito dei giudizi in cui uno dei coniugi chieda dichiararsi l’addebito della separazione a carico dell’altro, la relazione investigativa può essere utilmente impiegata, ai fini dell’accertamento della violazione dell’obbligo di fedeltà, rientrando tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 febbraio 2024 n. 4038
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