L’eventuale trasferimento della madre presso il nuovo marito, in altra città, costituisce una sua libera scelta, non una necessità; pertanto, l’autorizzazione in tal senso costituirebbe grave lesione del diritto alla bigenitorialità del minorenne, non giustificato dal perseguimento di un interesse per lui superiore, tanto più se il figlio, per quanto collocato presso la mamma, frequenti abitualmente anche il padre.
Trib. Monza sentenza n. 2667/2023
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