Nullo il decreto ingiuntivo omettendo previamente e formalmente di richiedere all’altra parte il pagamento delle voci di spesa sostenute per la prole e per il cane allegando le relative ricevute di spesa: difetta infatti, formalmente un requisito fondamentale cui è sottoposta ai sensi del Protocollo Famiglia – normalmente adottato avanti il Tribunale e a cui può attribuirsi carattere normativo, seppur a fonte consuetudinaria – la rimborsabilità delle spese accessorie sostenute dall’ ex coniuge, ossia, la previa costituzione in mora ex art. 1219 cod. civile.
Giudice di Pace di Verona, sentenza 12 dicembre 2023 n. 1942
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