Le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. –che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato-, non determinano alcun diritto al rimborso.
la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa, prova che può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 ottobre 2023, n. 28772
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