In via generale ed astratta, può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per
concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in
ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà
onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (ad
esempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto
coniugale o di convivenza.
nel caso di specie, il marito chiedeva la restituzione delle somme da lui pagate per l’acquisto in comproprietà indivisa di un immobile e delle somme versate a titolo di rimborso
del mutuo ipotecario cointestato (da entrambi stipulato in
pari data con istituto bancario) eccedente la propria quota
di tale debito
Cassazione Civile, Sez. III, ord. 21 febbraio 2023, n. 5385
famiglia e diritto 1/2024