Perchè gli ascendenti siano chiamati a contribuire al mantenimento del nipote, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
La Cassazione, nel caso in esame, in cui il padre non versava il mantenimento e la madre svolgeva lavori solo saltuari, ha ritenuto che fosse necessario accertare non tanto che la madre avesse vanamente tentato di cercare di ottenere il mantenimento da parte del coniuge separato, ma, piuttosto, che non solo la madre, ma anche il padre non avessero mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento delle figlie. Era poi obbligo della madre, prima di sollecitare l’adempimento dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, provvedere in proprio ad affrontare la situazione, non solo agendo in giudizio nei confronti del coniuge separato, ma anche sfruttando la propria capacità di lavoro e tutte le occasioni di ottenere risorse economiche a tal fine, quali, in presenza delle necessarie condizioni, i contributi messi a disposizione dallo Stato.
Cassazione Civile, Sez. I, 12 ottobre 2023, n. 28446