La rilevanza penale del mancato adempimento degli obblighi familiari può essere esclusa dalla impossibilità economica che deve essere provata dal soggetto obbligato e da lui non colpevolmente creata, tenuto conto anche dell’adempimento degli obblighi affettivi e di cura nei confronti dei figli: nel caso di specie era emersa la difficoltà economica e la riduzione dell’importo del mantenimento dovuto per i figli, ma anche che l’imputato andava quotidianamente a prenderli a scuola preparando loro il pranzo e sostenendoli nei limiti delle proprie possibilità economiche, adempiendo altresì al dovere di assistenza morale e all’obbligo di collaborazione con l’altro genitore.
Trib. Spoleto 17 gennaio 2023
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