In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacita di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di una attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
Nel caso di specie, le circostanze da bilanciare erano lo stato di disoccupazione e l’impossibilita di procurarsi un’occupazione lavorativa per la donna da ricondurre allo stato di salute mentale di quest’ultima, e la capacità patrimoniale dimostrata dal marito, che svolgeva
una consolidata attività imprenditoriale.
Cass. Civ., Sez. I, Sent., 23 gennaio 2024, n. 2264
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