La prodigalità, definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare ovvero nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche, giustifica la nomina dell’amministratore di sostegno nell’interesse del beneficiario.
Nel caso in esame, la moglie separata e titolare di assegno di mantenimento, chiedeva ed otteneva dal Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno per il marito, deducendo che questi aveva iniziato a manifestare un comportamento improntato alla prodigalità, con abituale larghezza nello spendere e rischiando eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socio-economiche non riconoscendo più alcun valore oggettivamente attribuibile al denaro.
Cass. Civ. sez. I, 28 dicembre 2023, n. 36176
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