Nell’ambito di un giudizio di separazione va riconosciuto in favore del coniuge privo di adeguati mezzi di sussistenza e non dotato di capacità lavorativa, un assegno di mantenimento la cui determinazione -pur in assenza di prole- deve tener conto del sensibile risparmio di spesa derivante dall’utilizzo della casa coniugale, nel cui possesso la medesima è rimasta in punto di fatto e pur in assenza di un provvedimento di assegnazione, tanto che nell’ipotesi di rilascio dell’immobile da parte dello stesso, viene fin d’ora determinato il maggior importo dovuto integrativamente a titolo di contributo per il canone di locazione.
Trib. Bari, Ord. 24.01.2024
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