Va disposto l’affidamento della minore ai Servizi Sociali, per la durata di ventiquattro mesi dalla data del decreto, con collocazione presso una Comunità Territoriale diurna individuata dai Servizi Sociali affidatari, o nel prosieguo, ove dovesse risultare maggiormente rispondente al benessere della minore, presso una Comunità Residenziale, qualora i genitori abbiano dato prova di non essere in grado di gestire le loro tensioni e le loro divergenze, neppure a seguito della nomina del curatore speciale del minore e di porre al centro l’interesse della figlia, la quale, attraverso i suoi comportamenti, esprime malessere anche per la fatica di assistere quotidianamente all’aperto conflitto tra le mura domestiche
Trib. Genova, 17.01.24
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