L’iscrizione anagrafica non è elemento costitutivo della convivenza di fatto tra due soggetti, ma deve intendersi come strumento privilegiato di prova della stessa, la quale, pertanto, potrà essere dimostrata dalle parti anche con altri mezzi di prova (tra cui, ad esempio, il contratto di convivenza).
Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva ritenuto l’iscrizione anagrafica del cittadino straniero e il possesso di un regolare permesso di soggiorno in Italia, condizioni imprescindibili ai fini della registrazione della convivenza di fatto e dell’eventuale contratto di convivenza sottoscritto dalle parti. Il Giudice ha affermato, al contrario, che il contratto di convivenza stipulato tra le parti costituisce, quantomeno ai fini della fase cautelare, valida prova di verosimiglianza della esistenza di una stabile relazione e della convivenza.
Trib. Bologna, ordinanza 9 ottobre 2023
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