Le somme versate al coniuge come assegno di mantenimento, dovuto in base al provvedimento del giudice provvisorio e urgente, devono essere restituite quando sopravvenga una pronuncia che determini – ab origine – l’insussistenza dei presupposti a godere dello stesso assegno separativo. Il principio vale anche per l’assegno di divorzio.
Non si rinviene infatti nell’ordinamento una disposizione che, sul piano sostanziale, sancisca l’irripetibilità dell’assegno propriamente alimentare provvisoriamente disposto a favore dell’alimentando
Cass. civile ordinanza 31635 del 14 novembre 2023
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