Il genitore separato (o divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato “iure proprio”, in assenza di un’autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all’altro genitore tanto il rimborso, “pro quota”, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento.
Cass. Pen., Sez. VI, sent. 12 gennaio 2024 n. 1474
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518395