Nel procedimento di separazione coniugale, il giudice può determinare d’ufficio l’entità dell’assegno di mantenimento, a prescindere dalle domande dei coniugi sul punto. L’obbligo di pagamento della rata del mutuo può costituire una modalità di adempimento dell’obbligo contributivo a carico dei figli.
Secondo l’art. 155, secondo comma c.c., il Giudice stabilisce la misura e il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, senza essere vincolato alle domande o agli accordi intervenuti tra le parti.
La Cassazione, quindi, con la sentenza n. 20139 del 3 settembre2013, haconfermato la decisione con cui i Giudici avevano condannato d’ufficio l’ex marito al pagamento della metà del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare, assegnata alla moglie e ai figli, nonostante avesse già corrisposto il 50% del prezzo d’acquisto dell’immobile.