Non può essere indicato nel registro di stato civile il nome della madre di intenzione italiana del bambino nato in Italia, dopo il ricorso alla maternità surrogata, con madre biologica straniera.
Cass. civile ordinanza 511 del 3/1/2024
Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l’originario atto di nascita, che indichino il genitore d’intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della “lex loci”.
Cass. civile ordinanza n. 85 del 3 gennaio 2024.
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