La prodigalità giustifica la nomina dell’amministratore di sostegno non privando il beneficiando della sua capacità giuridica
Essa di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici, ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza.
Nel caso di specie, la moglie separata e titolare di assegno di mantenimento otteneva dal Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno per il marito deducendo che questi aveva iniziato a manifestare un comportamento improntato alla prodigalità, con abituale larghezza nello spendere e rischiando eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socio-economiche non riconoscendo più alcun valore oggettivamente attribuibile al denaro.
Cass. civ., sez. I, ord., 28 dicembre 2023, n. 36176
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