Il maltrattamento non deve necessariamente constare di comportamenti lesivi della integrità fisica della vittima, potendo,
in ipotesi, non risultare, in sè, nemmeno penalmente rilevanti ed essendo, per contro, “sufficiente”
che abbia determinato uno stato di prostrazione .
Nel caso di specie l’elevato numero di interventi delle forze
dell’ordine richiesto dalle persone offese e l’abitudine della ex convivente di rifugiarsi a casa del padre
dell’imputato per chiedere aiuto e ricevere protezione, sono comportamenti all’evidenza spiegabili soltanto assumendo l’induzione di uno stato di paura, quando non di terrore, nelle vittime.
Cass. penale sent. 12 dicembre 2023, n. 49321
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