Il contrasto relativo alla scelta della scuola, come anche quello sulla frequenza dell’ora di religione cattolica, integrano una controversia in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, che segue le regole del procedimento ex art. 473-bis.38 c.p.c.
Il Giudice non può tuttavia intervenire superando un precedente accordo tra genitori, tanto più se non si ravvisa un concreto interesse del minore in tal senso.
Trib. Roma 20 settembre 2023
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