E’ penalmente responsabile il genitore separato che non versa ai figli l’assegno e non garantisce loro l’abbigliamento, i libri e i mezzi di comunicazione.
La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 3345/2013, accoglie una interpretazione ampia dei mezzi di sussistenza che vanno garantiti ai figli, intendendosi per essi non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione); mezzi tutti da valutarsi in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato.
Lo stato di bisogno del figlio minore va presunto, essendo costui incapace di capacita’ lavorativa e di produrre reddito proprio, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento.