Nel caso in cui i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore non siano coincidenti, pur in presenza di condizioni economico-reddituali sostanzialmente simili il loro assetto concorre ad influire sulla decisione di prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione versi all’altro un assegno, per concorrere al mantenimento dei figli.
Il disposto dell’art. 337-ter, comma 4, cod. civ. stabilisce, infatti, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, al fine di realizzare questo principio di proporzionalità, determina un assegno periodico.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 novembre 2023 n. 31720
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