La rilevanza dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza 131/22 che introduce la regola del doppio cognome per i figli trascendono la portata applicativa della pronuncia di incostituzionalità, comporta l’accoglimento della domanda attorea: il figlio minore, dunque, aggiunge al cognome paterno, che quindi si collocherà per primo quello della cognome della madre, in modo che nell’identificazione del figlio sia presente tutto il ramo paterno insieme a tutto il ramo materno, nella giuridicizzazione attraverso la nominazione, della pari rilevanza di entrambi i rami presenti nella fattualità della crescita.
Corte App. Firenze, decreto 2604 del 07-11-2023