L’obbligo del genitore giudizialmente dichiarato di versare un assegno di mantenimento per il figlio decorre dalla data della domanda giudiziale, in quanto, per il periodo antecedente la proposizione dell’azione, sussiste in capo al genitore che ha integralmente provveduto al mantenimento del figlio un diritto di regresso nei confronti dell’altro genitore per la quota di pertinenza di quest’ultimo.
Il danno non patrimoniale da violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori verso la prole va liquidato in via equitativa
Trib. Parma sent. n. 686 del 25/5/2023