L´iscrizione alla scuola privata si ritiene possa essere disposta solo in caso di “evidenti controindicazioni” a studiare in una scuola pubblica, oppure in presenza di “elementi precisi e peculiari“, che rendano in concreto preferibile, nell’interesse del minore, la frequenza di una struttura diversa da quella pubblica
In caso di conflitto genitoriale circa la scelte relative ai figli, il criterio guida è quello del preminente interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata, e pertanto la decisione del giudice deve essere orientata a fare prevalere, sulle convinzioni personali, l’interesse morale e materiale del minore, che va individuato considerando l’età e le esigenze di sviluppo evolutivo affettivo, psico/fisico e formativo normalmente ad essa connesse, le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, le esigenze specifiche dovute ad eventuali documentate circostanze fattuali individualizzanti proprie del bambino, il contesto familiare e sociale e quanto altro il giudice ritenga utile valorizzare motivatamente tra gli elementi relativi al minore acquisiti nella fase istruttoria.
Cass. civile, 19 settembre 2023 n. 26820
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