L’interruzione da tempo del percorso di studi universitari senza alcuna intenzione di riprenderlo e l’inserimento nel mondo del lavoro, sia pure con redditi modesti, unitamente all’età della figlia (quasi ventinovenne), comportano la cessazione dell’obbligo del padre di corrispondere l’assegno perequativo di mantenimento, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, attesa la progressività dell’emancipazione.
Trib. Roma sent. 11/8/2023
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