L’affidamento condiviso, orientato alla tutela dell’interesse morale e
materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi
ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia
nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si
discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la
situazione più confacente al suo benessere; in particolare, la regolamentazione dei rapporti
con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e
paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve
essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che,
partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al
suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del
suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del
diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e
all’esplicazione del loro ruolo educativo
Trib. Roma 24 ottobre 2023
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