Nel determinare l’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco; inoltre, per redditi adeguati s’intendono quelli che consentono di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Corte App. di Venezia, sentenza 2082 del 24-10-2023
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