L’’ex coniuge, già titolare di assegno e non passato a nuove nozze, ha diritto a percepire una quota del t.f.r. maturato dall’altro coniuge. La liquidazione di tale quota va fatta tenendo conto di quanto effettivamente percepito dal coniuge obbligato a titolo di t.f.r. dopo il giudizio divorzile, escludendo, dunque, qualsiasi somma corrisposta a titolo di anticipazioni o destinata ad un fondo di previdenza complementare, in quanto, in tale ultimo caso, la liquidazione delle somme su fondo di previdenza complementare non avviene alla cessazione del rapporto di lavoro e le relative somme non sono riconosciute come liquidazione, bensì come pensione integrativa.
Trib. Paola sent. 11 febbraio 2023
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