Le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. -che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato aperto dai coniugi congiuntamente e per i bisogni presenti e futuri dell’intera famiglia, alimentato da entrambi i coniugi, – non determinano alcun il diritto al rimborso.
Cass. Civ., ord. 17 ottobre 2023 n. 28772
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