Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludere quando quest’ultimo, pur essendo in grado di percepire un reddito dalla professionalità acquisita in modo pieno, secondo le ordinarie condizioni di mercato, ciononostante per sua negligenza o sua scelta discutibile non abbia raggiunto l’indipendenza economica.
L’accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all’aumento dell’età del figlio e deve necessariamente essere ispirato a criteri di relatività e, cioè, correlato alle aspirazioni, alle attitudini e alla specifica preparazione professionale del figlio, nel rispetto però dei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia.
Tribunale Bari, sentenza, 20 luglio 2023 n. 3080
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