Valida la testimonianza del parente in merito al tradimento del coniuge, sull’avere visto la chat tra il traditore e l’amante, dopo che la figlia è riuscita ad accedervi.
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa ex articolo 143, secondo comma, Cc, quand’anche non attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi. Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all’esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l’irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Trib. Napoli, sentenza 7374 del 17-07-2023
cassazione.net