Non è necessario fornire prove dell’esistenza di una relazione tra la madre e il presunto padre prima dell’ammissione del test del DNA.
Inoltre, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi all’esame può essere utilizzato come prova sostanziale valendo come tacita ammissione del concepimento del figlio.
Cass. civ, sez. I, sent., 12 ottobre 2023, n. 28444
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